Sessanta giorni per certificare ciò che non si può più vedere
Sessanta giorni per certificare ciò che non si può più vedere Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il Direttore dei Lavori comunica allo sportello unico la fine dei lavori strutturali. Da quel momento, il collaudatore ha 60 giorni per effettuare il collaudo (DPR 380/2001, art. 67, comma 5). In questi 60 giorni deve esprimere un giudizio sulla sicurezza dell’intera struttura, incluse fondazioni, armature e impermeabilizzazioni strutturali che, a quest’ora, sono già inglobate nel calcestruzzo o coperte dalle finiture. Come fa? Se la tracciabilità in corso d’opera è sistematica, dispone di un archivio completo: certificati di laboratorio datati, verbali di prelievo, rapporti di ispezione intermedia dell’OdI, fotografie delle armature prima del getto. Se non c’è, il collaudatore si trova a certificare qualcosa che non può verificare direttamente.
1. Chi è il collaudatore e cosa non può essere
Il collaudo statico è obbligatorio per tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità (DPR 380/2001, art. 67, comma 1). Il collaudatore deve essere un ingegnere o architetto iscritto all’albo da almeno dieci anni. Il comma 2 dell’art. 67 pone un vincolo preciso: non deve essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera. La nomina del collaudatore spetta al committente. Il DL è tenuto a presentare l’atto di nomina contestualmente alla denuncia dei lavori (art. 67, comma 3).
2. La procedura in quattro passaggi
Fase 1: Denuncia e deposito iniziale
Contestualmente all’inizio dei lavori strutturali, il DL deposita presso lo sportello unico il progetto strutturale (DPR 380/2001, art. 65) e presenta la nomina del collaudatore.
Fase 2: Relazione a strutture ultimate
Entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture, il DL trasmette tramite PEC al competente Ufficio Tecnico Regionale la Relazione a strutture ultimate (art. 65, comma 6). Deve contenere i certificati di prova dei materiali e, dove previsto, i risultati delle prove di carico.
Fase 3: Il collaudo
Il collaudatore ha 60 giorni per effettuare il collaudo: esame della documentazione prodotta durante i lavori, sopralluoghi sull’opera ultimata e, dove necessario, prove di carico. L’art. 67, comma 6, prevede anche collaudi parziali in corso d’opera per difficoltà tecniche o complessità esecutive.
Fase 4: Certificato di collaudo
Il collaudatore redige il certificato e lo invia tramite PEC al competente Ufficio Tecnico Regionale e al committente (art. 67, comma 7). Il deposito del certificato equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni.
3. Cosa il collaudatore non può verificare a opere ultimate
Le armature in acciaio sono coperte dal calcestruzzo dal momento del getto. Il collaudatore non può verificare direttamente se i diametri, i copriferri e gli ancoraggi erano conformi al progetto. Può solo leggere i verbali di cantiere e i rapporti dell’OdI che documentano quello che era visibile prima del getto. Le impermeabilizzazioni strutturali sono coperte dagli strati successivi. Il collaudatore non può rimuovere i pavimenti per verificare la guaina: fa riferimento ai rapporti dell’OdI che hanno documentato la posa prima della copertura.
Il rischio del collaudo senza tracciabilità
Un collaudatore diligente, di fronte a documentazione lacunosa, ha due opzioni: rifiutarsi di collaudare fino a quando non vengono prodotte prove complementari oppure certificare con riserva. Entrambe ritardano la chiusura amministrativa e il rogito. Le prove in opera per la valutazione della resistenza del calcestruzzo esistente — regolamentate dalla Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2019 richiedono autorizzazione ministeriale specifica e sono economicamente onerose. Prevenire con un controllo sistematico in corso d’opera costa meno.
4. Il ruolo dell’OdI nel supporto al collaudo
I Rapporti di Ispezione Intermedia emessi dall’OdI durante i lavori costituiscono evidenze di terza parte su fasi costruttive, conformità riscontrata e non conformità con relative azioni correttive. Il collaudatore che dispone di questi rapporti può esprimere un giudizio tecnico fondato su evidenze prodotte da un soggetto indipendente dall’impresa.
5. Il collaudo è il momento della verifica, non della scoperta
Trattare il collaudo come il momento in cui si verifica la qualità dell’opera è un errore con conseguenze concrete. Il collaudo certifica ciò che è già stato costruito, sulla base di ciò che si può ancora vedere e di ciò che è stato documentato. Un costruttore che arriva al collaudo senza documentazione sistematica si espone al ritardo nel rilascio del certificato e all’impossibilità di dimostrare la conformità di fasi già completate.

Conclusione
La qualità del collaudo dipende dalla qualità della tracciabilità costruttiva. Non è il collaudatore a dover recuperare informazioni che avrebbero dovuto essere prodotte durante i lavori: è il sistema documentale del cantiere a dover supportare il suo lavoro.
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