Il rogito si avvicina. I documenti ci sono tutti?

Il Decreto Ministeriale 20 luglio 2022, n. 154 (in vigore dal 5 novembre 2022) ha cambiato in modo sostanziale il regime della polizza decennale postuma. La polizza deve essere conforme allo schema tipo dell’Allegato A, corredata dalla scheda tecnica dell’Allegato B e dall’Attestazione di Conformità dell’Allegato C. All’atto del rogito, il costruttore presenta copia della polizza e copia dell’Attestazione di Conformità (D.M. 154/2022, art. 1, comma 6). La compagnia assicurativa rilascia l’Attestazione di Conformità solo se il Controllore Tecnico definito dal decreto come un Organismo di Tipo A accreditato Accredia secondo ISO/IEC 17020 e UNI 10721 ha effettuato con esito positivo le attività ispettive in corso d’opera.

1. Documenti pre-cantiere

Prima dell’avvio dei lavori, il costruttore deve predisporre la documentazione che l’assicuratore utilizzerà per la valutazione del rischio e che il Controllore Tecnico utilizzerà per strutturare il Piano delle Ispezioni.

  • Progetto strutturale completo: relazioni di calcolo, piante, sezioni e dettagli costruttivi firmati dal progettista strutturale.
  • Relazione geologica e geotecnica: particolarmente rilevante per fondazioni su terreni con caratteristiche particolari.
  • Specifiche dei materiali: classi di resistenza del calcestruzzo, tipo di acciaio, caratteristiche dell’involucro.
  • Questionario preliminare dell’OdI: l’OdI raccoglie i dati dell’opera per definire il Piano delle Ispezioni. Senza questo documento, non è possibile programmare i sopralluoghi in modo proporzionato al rischio.
  • Contratto con l’OdI: l’incarico al Controllore Tecnico deve essere formalizzato prima dell’inizio dei lavori.

2. Documenti prodotti durante i lavori

La polizza decennale non si ottiene a fine cantiere: si costruisce fase per fase.

Certificati dei materiali strutturali

Per il calcestruzzo: i certificati di accettazione in cantiere (NTC 2018, Cap. 11), con il verbale di prelievo firmato dal Direttore dei Lavori o suo delegato, e i certificati delle prove di resistenza emessi da laboratorio autorizzato ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001.

Rapporti di Ispezione Intermedia (RCI)

Ogni sopralluogo del Controllore Tecnico produce un Rapporto di Controllo Intermedio. Il rapporto deve contenere, secondo i requisiti del punto 7.4.2 della norma ISO/IEC 17020: identificazione dell’OdI, data, elementi ispezionati, esito e firma del personale autorizzato.

Registro delle Non Conformità

Ogni non conformità rilevata dall’OdI deve essere registrata, con indicazione della causa, delle misure correttive e della verifica dell’efficacia.

3. Documenti a strutture ultimate

Relazione a strutture ultimate (art. 65, comma 6, DPR 380/2001): trasmessa dal DL tramite PEC al competente Ufficio Tecnico Regionale entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture. Deve contenere i certificati di prova dei materiali.

Certificato di Collaudo Statico (art. 67, DPR 380/2001): il collaudatore iscritto all’albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera ha 60 giorni dal completamento della struttura per effettuare il collaudo.

4. Il documento chiave: l’Attestazione di Conformità (Allegato C)

L’Attestazione di Conformità è il documento che collega il processo ispettivo alla polizza. Viene compilata e sottoscritta dall’assicuratore e dal costruttore, e certifica che le attività di controllo tecnico sono state effettuate secondo i requisiti del decreto.

Gli errori che bloccano il rilascio

  • OdI nominato a lavori avanzati: le ispezioni sulle strutture portanti (C1) e sulle impermeabilizzazioni (C3) devono avvenire in corso d’opera.
  • Certificati di laboratorio incompleti: la differenza di resistenza tra i due provini non può superare il 20% del valore inferiore (NTC 2018, Cap. 11).
  • Varianti non formalizzate: modifiche strutturali non documentate creano un disallineamento che il collaudatore non può ignorare.

5. La sequenza corretta

Il processo si articola in sette passaggi obbligatori nell’ordine indicato. Prima del cantiere, l’OdI e il costruttore completano il questionario preliminare e formalizzano il contratto di incarico. Durante i lavori, l’OdI produce i Rapporti di Ispezione Intermedia e il laboratorio autorizzato emette i certificati di accettazione del calcestruzzo. A strutture ultimate, il Direttore dei Lavori trasmette la Relazione a strutture ultimate e il collaudatore produce il Certificato di Collaudo Statico. Solo a questo punto l’assicuratore e il costruttore compilano l’Attestazione di Conformità (Allegato C, D.M. 154/2022). All’atto del rogito, il costruttore presenta copia della polizza e copia dell’Attestazione di Conformità. Ogni passaggio è condizione necessaria per il successivo. Un processo iniziato a metà OdI nominato a cantiere avanzato, certificati di laboratorio prodotti in modo non conforme, collaudo non effettuato nei termini non si recupera a ritroso.

Documenti e controlli tecnici per la polizza decennale postuma in cantiere

Conclusione

La polizza decennale postuma non è un documento che si ottiene: è il risultato di un processo documentale che inizia prima del cantiere e si chiude all’atto del rogito. Ogni lacuna in questa catena non è recuperabile a posteriori specialmente per le fasi costruttive già inglobate nell’opera.

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FAQ

No. Si applica alle polizze per immobili il cui titolo edilizio sia stato rilasciato dopo il 5 novembre 2022. Per i titoli edilizi rilasciati prima di questa data il regime precedente rimane applicabile.

È il documento previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 154/2022, compilato e sottoscritto dall’assicuratore e dal costruttore. Certifica che la polizza è conforme allo schema tipo e che le attività di controllo tecnico sono state svolte secondo i requisiti del decreto. Deve essere presentata al rogito insieme alla copia della polizza.

Sì. Il D.M. 154/2022 definisce il Controllore Tecnico come un organismo di Tipo A accreditato da un ente designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008, in conformità alle norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721.

Le non conformità devono essere corrette e la verifica dell’efficacia documentata nel rapporto successivo. Se una non conformità rimane aperta, l’assicuratore può escludere la partita interessata o rifiutare l’Attestazione di Conformità.

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