Accreditato è diverso da qualificato

In Italia, chiunque abbia competenze tecniche può svolgere attività di ispezione edilizia. Non chiunque può farlo con il marchio di accreditamento Accredia. La differenza non è burocratica: è la differenza tra un’affermazione di competenza fatta da un soggetto su sé stesso e la stessa affermazione verificata periodicamente da un ente terzo designato dal governo. Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento, designato dal governo italiano ai sensi del Regolamento CE 765/2008 come unico ente autorizzato a rilasciare l’accreditamento nel territorio nazionale. A partire dall’aprile 2026, la norma di riferimento è aggiornata alla ISO/IEC 17020:2026, che introduce requisiti specifici su imparzialità, rischi e uso dell’intelligenza artificiale nei processi ispettivi.

1. Cos’è Accredia e quale ruolo svolge

Accredia non è un ente di certificazione privato: è un’organizzazione designata per legge, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero della Salute. Opera nell’ambito dell’infrastruttura europea di accreditamento, cooperando con gli enti nazionali degli altri Paesi attraverso EA (European cooperation for Accreditation) e, a livello internazionale, attraverso la nuova Global Accreditation Cooperation (Global ACI, attiva dal 1° gennaio 2026). L’accreditamento rilasciato da Accredia è riconosciuto a livello europeo attraverso accordi di mutuo riconoscimento (MLA). Un rapporto di ispezione emesso da un OdI accreditato Accredia ha lo stesso valore tecnico e legale di un rapporto emesso dall’ente tedesco DAkkS o da quello francese COFRAC. Per il D.M. 154/2022 sulla polizza decennale postuma, il Controllore Tecnico è definito come un organismo accreditato da un ente designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008. In Italia, questo significa esclusivamente Accredia.

2. Come funziona il processo di accreditamento

Il processo segue fasi definite nel Regolamento Accredia RG-01-04.

Fase 1 — Domanda: l’organismo presenta la domanda (modulo DA-04) specificando il tipo di organismo (A, B o C) e i settori di applicazione.

Fase 2 — Valutazione documentale: Accredia verifica che il sistema di gestione (manuale, procedure, istruzioni operative) soddisfi i requisiti della norma ISO/IEC 17020. Per gli OdI nel settore costruzioni, il riferimento specifico è il documento Accredia RT-07.

Fase 3 — Valutazione in loco: un team di valutatori (lead assessor più esperti tecnici del settore) visita la sede e, se disponibili, assiste a ispezioni in campo. Verificano: competenza effettiva del personale, imparzialità del sistema (procedure per i conflitti di interesse, separazione commerciale/tecnica), tracciabilità documentale.

Fase 4 — Accreditamento: se positivo, Accredia rilascia il certificato con il numero identificativo e lo scopo preciso. Il certificato è consultabile pubblicamente nel database sul sito accredia.it.

3. Cosa verifica Accredia durante le sorveglianze

Sorveglianza programmata: valutazioni periodiche (generalmente annuali) che verificano il mantenimento dei requisiti, l’assenza di modifiche organizzative non comunicate, l’aggiornamento del sistema di gestione e la conformità documentale dei dossier delle ispezioni.

Sorveglianza non programmata: introdotta in modo strutturato nel 2026, può essere attivata a seguito di reclami, segnalazioni di non conformità gravi o altri indicatori di rischio.

Rinnovo: con cadenza pluriennale (generalmente ogni quattro anni), comprende una valutazione completa equivalente alla valutazione iniziale. In caso di non conformità gravi o reiterazione, Accredia può sospendere o revocare l’accreditamento.

4. La differenza pratica tra rapporto accreditato e non accreditato

Un OdI non accreditato può produrre un rapporto tecnico. Riflette la competenza del soggetto, ma non è stato oggetto di verifica indipendente né è soggetto a sorveglianza periodica.

Un rapporto di OdI accreditato Accredia è diverso per quattro ragioni verificabili:

  • Il sistema è stato valutato: la procedura seguita è stata verificata da Accredia e corrisponde ai requisiti della norma ISO/IEC 17020.
  • Il personale è qualificato: la competenza degli ispettori è stata verificata durante la valutazione, non solo dichiarata.
  • L’imparzialità è documentata: il sistema di gestione dei conflitti è stato valutato e verificato nel tempo.
  • È pubblicamente verificabile: il numero di accreditamento è consultabile nel database pubblico. Chiunque può verificare in tempo reale se l’accreditamento è attivo, sospeso o revocato.

5. Il valore legale nei contratti assicurativi e nei contenziosi

Il D.M. 154/2022 richiede che il Controllore Tecnico sia accreditato Accredia. Un rapporto di organismo non accreditato non soddisfa questo requisito: l’assicuratore può rifiutare l’Attestazione di Conformità. In sede di contenzioso, il CTU può valutare il rapporto dell’OdI come evidenza tecnica. Un rapporto di OdI accreditato ha un peso probatorio superiore: il sistema che lo ha prodotto è stato valutato indipendentemente e il personale che lo ha firmato è qualificato in modo verificabile.

Come verificare l’accreditamento di un OdI 

Il registro degli organismi accreditati è consultabile gratuitamente su accredia.it. La ricerca per ragione sociale o numero di accreditamento permette di verificare validità del certificato, tipo di organismo, scopo dell’accreditamento e eventuali sospensioni. Verificare l’accreditamento prima di firmare un contratto richiede meno di cinque minuti e può evitare problemi significativi.

Verifica documentale di un Organismo di Ispezione accreditato Accredia durante un audit tecnico

Conclusione

Scegliere un OdI accreditato Accredia non è una preferenza qualitativa: per la polizza decennale postuma è un requisito normativo. Per qualsiasi altra ispezione, è la differenza tra una competenza verificata periodicamente da un ente designato per legge e una non verificata.

Per verificare l’accreditamento Accredia di Italtecnico, consultate il registro pubblico su accredia.it o visitate italtecnico.it o chiamate al numero 049/5220065.

FAQ

Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento italiano, designato dal governo ai sensi del Regolamento CE 765/2008. È l’unico ente autorizzato a rilasciare l’accreditamento in Italia per laboratori di prova, organismi di certificazione e organismi di ispezione.

Accredia effettua sorveglianze programmate (generalmente annuali) e sorveglianze non programmate (strutturate nel 2026). Il rinnovo avviene con cadenza pluriennale (generalmente ogni quattro anni).

Il registro è consultabile su accredia.it. La ricerca per ragione sociale o numero di accreditamento permette di verificare validità del certificato, tipo, scopo e eventuali sospensioni.

L’accreditamento garantisce che il sistema di gestione dell’OdI sia stato valutato indipendentemente e sia soggetto a sorveglianza periodica. Una semplice qualificazione è un’autodichiarazione: non è verificata da un ente terzo designato per legge.

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