La firma sul progetto e la firma sul rapporto di ispezione non possono essere le stesse
Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 26, comma 7, stabilisce: “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.” La norma si applica formalmente agli appalti pubblici, ma il principio è recepito nelle raccomandazioni Accredia per l’accreditamento degli OdI e si estende a qualsiasi contesto in cui un OdI debba produrre un rapporto utilizzabile ai fini assicurativi o di collaudo. Un progettista che ispeziona la propria opera non è un ispettore terzo: è un soggetto che valuta il proprio lavoro.
1. Il divieto di legge: perché esiste
La norma ISO/IEC 17020:2012, al punto 3.8, definisce l’imparzialità come “presenza di obiettività”, specificando che non devono esistere conflitti di interesse o che questi devono essere risolti in modo da non influenzare le attività dell’OdI. Un progettista che ispeziona il proprio progetto non soddisfa questo requisito per definizione: il conflitto non può essere risolto, può solo essere eliminato scegliendo un ispettore diverso. La norma introduce anche il “rischio di autovalutazione” (punto 4.1.3): il rischio che chi ha partecipato alla creazione dell’oggetto ispezionato non possa valutarlo con obiettività.
2. Cosa si intende per unico centro decisionale
Il tentativo più frequente di aggirare l’incompatibilità consiste nel far svolgere la progettazione a una società e l’ispezione a un’altra, mantenendo però un legame strutturale tra le due. Le raccomandazioni Accredia e la giurisprudenza amministrativa hanno sviluppato il concetto di unico centro decisionale. Due soggetti giuridici sono considerati un unico centro decisionale se:
- condividono quote societarie o rapporti di controllo
- condividono governance: stessa persona fisica in posizioni apicali
- sono collegati da accordi commerciali che rendono l’indipendenza economica fittizia
L’incompatibilità si estende alla famiglia di item
L’incompatibilità non riguarda solo l’elemento specifico progettato, ma l’intera famiglia di item correlati. Se un professionista ha progettato i nodi strutturali di un edificio, non può ispezionare nessuna parte dell’opera.
3. I casi borderline più frequenti
Studi associati: se il progettista A ha redatto il progetto strutturale, il collega B dello stesso studio non può ispezionare l’opera. La condivisione della struttura organizzativa configura un unico centro decisionale.
Spin-off e società collegate: se il fondatore di uno studio di ingegneria è socio di maggioranza anche della società di ispezione creata come spin-off, l’incompatibilità sussiste.
Il professionista che cambia ruolo: chi ha lavorato come consulente del progettista durante la fase di progettazione non può assumere successivamente il ruolo di ispettore per la stessa opera.
4. Le conseguenze: cosa si invalida
- Invalidazione del rapporto di ispezione: l’assicuratore può rifiutare l’Attestazione di Conformità o invalidare la polizza già emessa.
- Perdita dell’accreditamento Accredia: se l’OdI ha emesso rapporti in conflitto di interessi, Accredia può sospendere o revocare l’accreditamento.
- Responsabilità professionale: potenziali conseguenze disciplinari presso l’ordine professionale e implicazioni penali per false attestazioni.
- Esclusione da appalti pubblici: la violazione dell’art. 26, comma 7, comporta l’esclusione e la segnalazione all’ANAC.
5. Come strutturare correttamente il rapporto con l’OdI
L’OdI deve essere selezionato e nominato prima dell’avvio del cantiere, sulla base dell’assenza di legami con tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, fornitura ed esecuzione. La verifica avviene attraverso l’autodichiarazione che ogni ispettore sottoscrive prima di ogni attività. Il committente e il costruttore hanno interesse a verificare preventivamente l’indipendenza dell’OdI: visura camerale, verifica dell’assenza di rapporti societari con le altre imprese coinvolte, richiesta della politica dell’imparzialità.

Conclusione
L’incompatibilità tra progettazione e ispezione non è un dettaglio burocratico: è la condizione che rende il rapporto ispettivo credibile. Un OdI che coincide con il progettista, direttamente o attraverso legami societari, non produce un’ispezione: produce un’auto-certificazione.
Per una verifica preliminare dell’assenza di conflitti di interesse con Italtecnico, consultate italtecnico.it o chiamate al numero 049/5220065.
